NEWS

You are here:
Modulo IVA | Condoni Iva, che passione!

Pubblicato il 2 ottobre 2023

Leggi subito in esclusiva il contenuto della Newsletter del Modulo IVA, il servizio on line  a cura dei maggiori esperti del Gruppo 24 ORE, Direzione scientifica: Benedetto Santacroce.

 

Con la fine di settembre si sono chiuse alcune finestre relative agli istituti di regolarizzazione introdotti dalla finanziaria 2023. Infatti, l’ultima forma di condono ancora effettivamente aperta (al di là di alcuni effetti che si protraggono relativamente alle attività di accertamento collegate ad attività di constatazione ante 31 marzo 2023) è la definizione delle irregolarità formali. Pertanto, fino al 31 ottobre, sarà ancora possibile accedere a questa sanatoria andando ovviamente a regolarizzare le irregolarità commesse e versando per ogni periodo d’imposta un importo di 200 euro. La specifica possibilità in materia di Iva può avere un particolare interesse in relazione alle fatture elettroniche ovvero ai corrispettivi telematici che sono stati tardivamente inviati al fisco. Questa possibilità, però, riguarda gli invii tardivi effettuati per operazioni relative al massimo al periodo d’imposta 2021.

In relazione ai corrispettivi telematici, poi, con riferimento specifico alle ipotesi in cui gli stessi non sono stati memorizzati o trasmessi ovvero memorizzati con dati incompleti o non veritieri, il Consiglio dei ministri del 25 settembre scorso ha approvato con il decreto Bollette una misura che consente la loro regolarizzazione anche nel caso in cui le specifiche violazioni siano state constatate. In effetti, la regolarizzazione di tale irregolarità può essere sanata, a differenza di quanto previsto dall’articolo 13 del Dlgs 472/97, accedendo al ravvedimento operoso ordinario. Attenzione, però, questa opportunità riguarda solo le predette violazioni relative al periodo 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2023 e a condizione che le stesse siano state constatate entro la data del 31 ottobre 2023 e che non siano oggetto di contestazione alla data di perfezionamento del ravvedimento che deve avvenire entro il 15 dicembre 2023.

Quindi la stagione delle regolarizzazioni eccezionali continua con questa previsione molto limitata sia dal punto di vista temporale che dal punto di vista sostanziale. Certamente la misura consente, coordinandola con gli istituti di regolarizzazione previsti dalla finanziaria 2023, di sanare le specifiche violazioni senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2023.

Ulteriore vantaggio che può spingere gli esercenti al minuto a valutare la misura di regolarizzazione è che la stessa esclude la rilevabilità delle violazioni sanate ai fini dell’applicazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del Dlgs 471/97. Questa ultima norma, come si ricorda, prevede che, se nel corso di un quinquennio sono state constatate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere ricevuta o scontrino fiscale, sia disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività per un periodo da 3 giorni ad un mese. Proprio su questo punto il comunicato stampa che ha seguito il citato Consiglio dei ministri ha sottolineato che in questo modo ben 50.000 esercizi possono evitare l’immediata chiusura.

Ulteriori temi d’interesse – Oltre alle misure di condono il mese di settembre ha visto la pubblicazione di alcune interessanti sentenze della Corte di Giustizia e della Corte di Cassazione. In particolare, sul piano unionale si segnala la sentenza C-453/2022 che è intervenuta in materia di irregolare fatturazione ammettendo la possibilità del cessionario/committente di richiedere il rimborso al fisco dell’Iva anticipata al fornitore anche nel caso in cui si sia prescritto il diritto per il cliente di richiedere il rimborso al fornitore stesso. In questo senso la sentenza cerca sempre di preservare il principio di neutralità dell’imposta ( si veda: Il rimborso dell’Iva indebitamente fatturata può essere richiesto direttamente al fisco? di Matteo Dellapina).

Sul piano nazionale si segnala la sentenza della Corte di Cassazione 25685 del 4 settembre 2023 che si è occupata del diritto al rimborso che ha un soggetto non residente nel caso in cui lo stesso disponga in Italia di una stabile organizzazione. In questo caso, infatti, il credito che matura sulla casa madre è assorbito in toto dalla stabile organizzazione che ne può chiedere il rimborso con le procedure interne e non con le regole ordinariamente previste per i non residenti (si veda: Per la Cassazione il non residente con stabile organizzazione può chiedere il rimborso Iva solo con le causali dei soggetti residenti di Barbara Rossi e Chiara Demarco).

Sempre in materia di stabile organizzazione si segnala la sentenza, causa C-232/2022, del 29 giugno 2023 della Corte di Giustizia che ha aggiunto ancora un tassello interpretativo all’annosa questione relativa alla identificazione di una stabile organizzazione Iva di una società non residente nella propria controllata residente (si veda: Può la società controllata costituire stabile organizzazione ai fini Iva della propria controllante estera? di Luca Lavazza e Luca Ghelli).

Oltre ai contributi sopra evidenziati, il Modulo24 Iva si è occupato di esportazioni e non imponibilità, andando ad analizzare le condizioni che fanno scattare questa non imponibilità (si veda: Esportazioni triangolari non imponibili in base a chi cura il trasporto di Rosario Farina e Cessioni a viaggiatori stranieri, la sostanza prevale sulla forma di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta). L’ultima segnalazione da fare riguarda l’editoriale di Raffaele Rizzardi sulla legge delega e sul funzionamento futuro del prorata di detraibilità (si veda: Non esiste il prorata zero, e nemmeno 100: colpa del prorata generale in scomparsa con la riforma).

A proposito della legge delega, presumibilmente nel corso del mese di ottobre conosceremo meglio i decreti delegati che il 20 settembre sono stati consegnati al Vice Ministro Leo. In effetti probabilmente alcune di queste misure troveranno spazio all’interno della legge finanziaria consentendo la loro entrata in vigore anticipata già dal 1° gennaio 2024. Sul tema della delega segnalo, infine, l’evento di Rassegna Tributaria “Le nuove imposte sui redditi a cinquant’anni dai decreti del 1973” che si svolgerà presso la LUISS di Roma il prossimo 13 ottobre.

Benedetto Santacroce, Direzione scientifica Modulo24 IVA

Acquista 🛒 clicca qui 

Informazioni: clicca qui